La terza Sezione Civile della Corte di Cassazione, rigettando il ricorso dell’affittuario di un fondo agrario, già soccombente parzialmente in primo grado ed in toto in grado di appello, ma accogliendo un solo motivo dei cinque su cui si fondava il ricorso avanti lo stesso Giudice di legittimità, ha avuto modo di pronunciarsi sulla sussistenza o meno dell’obbligo del versamento del contributo unificato, riguardo le controversie di competenza esclusiva delle sezioni specializzate agrarie e del conseguente eventuale obbligo al pagamento del doppio del valore del contributo stesso, per tali cause, qualora l’impugnazione sia giudicata inammissibile, improcedibile o integralmente infondata, ai sensi di quanto disposto dall’ articolo 3, del D.P.R. del 30 maggio 2002, n. 115.
Sul punto, enunciano gli ermellini, si deve ritenere che, tutte le cause devolute alle sezioni specializzate agrarie “di cui alla L. 2 marzo 1963, n. 320, non hanno cessato di fruire della non abrogata norma di cui alla L. 25 aprile 1957, n. 283, art. 3, che istituiva al comma 1 una tassa per le iscrizioni a ruolo delle cause civili ed al comma 3, ne esentava, tra l’altro, le controversie in materia agraria che si svolgono avanti alle sezioni specializzate del Tribunale e della Corte di Appello..”.
Tale assunto, a parere della Corte, comporta nel caso di specie, l’accoglimento del quinto motivo del ricorso, in merito alla esenzione dalla condanna al pagamento del doppio del contributo unificato.
A cura di Lapo Mariani